
LE MALETESTE
19 lug 2026
La pena prima del reato - LAVINIA MARCHETTI
di Lavinia Marchetti
18 luglio 2026 | SUBSTACK
L’assoluzione arriva dopo
Giancarlo Morieri è stato fermato a Roma dopo la manifestazione per Gaza del 4 ottobre 2025. Aveva ricevuto una manganellata alla testa. La polizia lo accusava di violenza e resistenza a pubblico ufficiale; la procura ha chiesto due anni di reclusione senza sospensione della pena. Il 2 aprile 2026 il tribunale lo ha assolto con formula piena. Per un episodio mancava la prova che fosse stato lui a compiere il lancio contestato. L’altra condotta, hanno stabilito i giudici, era penalmente irrilevante.1
La conclusione processuale sembra rassicurante, perché un innocente è stato assolto e lo Stato di diritto avrebbe corretto l’errore prodotto durante una situazione confusa. Tutto bello, certo. Eppure questa lettura considera soltanto il momento finale e trascura la parte in cui il potere ha già operato. Alla manganellata è seguito il fermo; da quel momento Morieri ha dovuto difendersi in un procedimento nel quale rischiava due anni di carcere per fatti rivelatisi privi di consistenza penale. L’assoluzione ha protetto la sua libertà futura, lasciando consumato il tempo precedente.
Lo scarto
La repressione contemporanea si comprende partendo da questo scarto. La sentenza conserva il suo valore, mentre la pena sociale tende ad anticiparla.
Un foglio di via agisce appena viene notificato e modifica la vita durante l’attesa del giudice;
La sanzione amministrativa, a sua volta, sottrae denaro a chi possiede già pochi mezzi.
Un trattenimento destinato a concludersi senza accusa raggiunge il proprio fine se coincide con le ore di una manifestazione.
In tutti questi casi il diritto giunge in seguito, quando l’azione politica è finita e il danno individuale ha cominciato a produrre conseguenze.
L’uso della parola fascistizzazione
Uso la parola fascistizzazione per indicare questo processo. L’Italia attuale conserva elezioni pluralistiche e una magistratura capace di contraddire la polizia (per ora). Il fascismo storico distrusse tali condizioni e costruì una dittatura fondata sul partito unico. La distinzione storica resta decisiva. Proprio per questo il termine va sottratto all’invettiva e adoperato come concetto di movimento.
La fascistizzazione descrive l’erosione selettiva delle garanzie dentro un ordinamento che continua a dichiararsi liberale. Il cittadino conforme incontra procedure relativamente prevedibili. Chi ostacola una politica dello Stato viene raggiunto con maggiore frequenza da misure preventive, la cui efficacia dipende dalla rapidità e dalla discrezionalità.
Nicos Poulantzas chiamò statalismo autoritario una trasformazione nella quale le forme rappresentative sopravvivono, mentre il centro decisionale si sposta verso l’esecutivo e gli apparati. La democrazia resta visibile; la sua capacità sostanziale di limitare il potere si restringe. Ernst Fraenkel, studiando il nazismo mentre esercitava ancora l’avvocatura a Berlino, aveva distinto lo Stato normativo dallo Stato di prerogativa. Il primo assicura la prevedibilità necessaria alla vita economica. Il secondo interviene secondo opportunità politica su gruppi sottratti alla protezione ordinaria. Fraenkel descriveva un regime già dittatoriale. Il suo schema, impiegato con la necessaria cautela, aiuta a riconoscere una possibilità interna alle democrazie. La regola può continuare a funzionare per la maggioranza e retrocedere davanti a coloro che il potere considera ostili.
La fascistizzazione europea possiede oggi una forma giuridicamente più discreta di quella novecentesca. Il tribunale continua a esistere, mentre il potere sfrutta il tempo che lo precede e moltiplica i costi associati alla protesta. La repressione viene distribuita in decisioni apparentemente minori, ciascuna difendibile come esigenza tecnica. Il risultato complessivo emerge soltanto seguendo la vita delle persone raggiunte da quelle decisioni.
Lo Stato che giudica il futuro
Lucia Zedner ha definito pre-crime society l’ordine politico nel quale la giustizia si orienta verso il futuro. Il diritto penale classico ricostruisce un fatto già avvenuto e attribuisce una responsabilità individuale. La prevenzione contemporanea interviene sulle condizioni che potrebbero precedere il reato. Poiché il suo oggetto è un evento ipotetico, cambia anche la conoscenza richiesta al potere. Occorre formulare una prognosi sulla persona e decidere quale rischio rappresenti.2
La legge italiana n. 54 del 24 aprile 2026 appartiene con chiarezza a questa razionalità. Durante una manifestazione, in presenza di un pericolo attuale per l’ordine pubblico, la polizia può accompagnare una persona nei propri uffici e trattenerla fino a dodici ore. Il fondato motivo riguarda una condotta futura. La valutazione può utilizzare il possesso di determinati oggetti; assumono rilievo anche precedenti penali o segnalazioni di polizia per episodi violenti avvenuti durante manifestazioni negli ultimi cinque anni. Il pubblico ministero riceve comunicazione dell’accompagnamento e può disporre il rilascio. La norma comprende i minorenni.3
Il legislatore ha costruito un fermo la cui durata massima coincide con quella di un corteo. La convalida giudiziaria tipica delle restrizioni della libertà personale è sostituita da un controllo del pubblico ministero basato sulle informazioni fornite dagli stessi uffici che hanno deciso l’accompagnamento. La persona può essere liberata poche ore dopo e avere perso l’intera occasione politica. In un giudizio successivo potrà perfino dimostrare l’infondatezza della prognosi. La riunione alla quale intendeva partecipare sarà ormai conclusa.
Il Consiglio superiore della magistratura ha individuato il problema costituzionale nel parere del 15 aprile 2026. Il trattenimento incide sulla libertà personale protetta dall’articolo 13. Secondo il CSM, la disciplina difetta di obblighi sufficientemente precisi riguardo alla verbalizzazione e alla motivazione. Rimane inoltre indeterminato il contenuto degli accertamenti da svolgere durante le dodici ore. Una simile vaghezza amplia il margine dell’operatore proprio nel momento in cui viene limitata una libertà costituzionale.4
Il tratto politico più rilevante riguarda l’impiego delle segnalazioni. Una segnalazione di polizia possiede uno statuto diverso dalla condanna. Esprime l’esistenza di un sospetto o di un’indagine e può concludersi con un’archiviazione. Inserita nella prognosi preventiva, acquista una seconda vita.
La polizia produce l’informazione e in seguito la utilizza per giustificare un nuovo intervento. Il controllo genera un verbale; quel verbale accresce la probabilità di un controllo successivo. La pericolosità tende così ad autoalimentarsi.
Il giurista Bas Schotel ha mostrato perché il diritto amministrativo risulti particolarmente adatto a questa espansione. Il provvedimento dell’autorità gode di una presunzione di legittimità e produce effetti immediati. Il cittadino deve impugnarlo sostenendo il costo della difesa. Il giudice amministrativo potrà annullarlo, spesso quando il divieto ha già compiuto la propria funzione. Schotel parla di una possibilità autoritaria inscritta nel rapporto fra esecutività dell’atto e tardività del rimedio, anche in ordinamenti dotati di tribunali indipendenti.5
I fogli di via emessi contro due attivisti napoletani diretti alla manifestazione romana del 5 ottobre 2024 offrono una verifica di questo autoritarismo latente e patente. La polizia li fermò al casello e li rimandò in Campania. Il TAR del Lazio ha successivamente annullato i provvedimenti, giudicando insufficiente la motivazione e richiamando il rischio di produrre «pene del sospetto». Uno dei due uomini era stato considerato pericoloso a partire da un precedente di polizia relativo a fatti che il tribunale del Riesame aveva già ritenuto insussistenti.6 Il ricorso ha ristabilito il diritto in astratto dopo che la presenza al corteo era divenuta irrecuperabile.
Il reddito e la restrizione. Differenze di classe nella “giustizia”
Lo stesso meccanismo acquista un peso sociale assai diverso secondo il reddito di chi lo subisce. Dopo la manifestazione di Udine contro la partita Italia-Israele del 14 ottobre 2025, dieci persone hanno ricevuto un foglio di via annuale. Amnesty International ha riferito che una di loro lavorava in città e dovette dimettersi. Un’altra perse la possibilità di firmare un contratto. Cinque manifestanti avrebbero voluto presentare ricorso e dichiararono di essere privi del denaro necessario.7
L’ordinamento concede una tutela formalmente identica; la possibilità concreta di usarla dipende dalle risorse economiche. Lo Stato emette il provvedimento senza pagare il costo del proprio eventuale errore. Il cittadino deve acquistare il diritto a dimostrarlo.
Il blocco stradale
La legge n. 80 del 2025 ha spostato sul terreno penale anche il blocco di una strada ordinaria o ferrata compiuto con il proprio corpo. Se l’azione coinvolge più persone riunite, la pena prevista arriva a due anni.8 La norma colpisce il nucleo storico della disobbedienza civile, che consiste nell’interruzione pubblica di una normalità ritenuta ingiusta. La violenza contro le persone appartiene a un’altra fattispecie e deve essere perseguita individualmente. Quando il corpo seduto su una carreggiata viene trattato come minaccia penale, il legislatore protegge la continuità materiale dell’ordine esistente dalla contestazione politica.
Il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha chiarito nel Commento generale n. 37 che una riunione pacifica può essere deliberatamente disturbante e richiede un grado significativo di tolleranza. Anche la disobbedienza civile collettiva può rientrare nella protezione dell’articolo 21 del Patto internazionale sui diritti civili e politici quando conserva carattere incruento.24 Il principio ha un valore teorico preciso.
Una libertà di riunione limitata alle condotte incapaci di interrompere alcunché proteggerebbe soltanto l’esibizione del dissenso, lasciando il suo effetto politico alla disponibilità dell’autorità contestata.
Gli effetti pratici di questa fascistizzazione legalizzata
Gli effetti cominciano a essere misurabili. Nel marzo 2026 risultavano più di quattrocento denunce collegate alle proteste per Gaza dell’autunno precedente, senza comprendere ancora Roma e Milano. A Torino erano state notificate almeno cinquanta sanzioni amministrative. Alcune contestazioni riguardavano l’accesso a una stazione attraverso porte ritenute improprie o la permanenza su una banchina. Le multe possono raggiungere cinquemila euro.9 Chiamarle misure minori rivela il punto di vista di chi dispone di cinquemila euro. Per uno studente, oppure per chi vive di un salario discontinuo, la sanzione modifica a lungo il rapporto con la protesta. Il suo insegnamento è semplice. Partecipare può costare più di quanto quella persona sia in grado di perdere.
La polizia produce la persona pericolosa
La polizia viene abitualmente descritta come esecutrice della legge. Nella gestione del dissenso svolge anche una funzione conoscitiva. Decide quali presenze meritino attenzione e assegna un significato ai gesti osservati. La prima descrizione del fatto entra nel fascicolo attraverso il verbale. Su quel testo lavoreranno il pubblico ministero e il giudice; da esso potranno derivare future valutazioni di pericolosità. Il monopolio della forza si accompagna così a un rilevante potere di definizione.
Didier Fassin, nella sua ricerca etnografica sulla polizia urbana francese, ha studiato la distanza fra la formulazione universale della legge e la distribuzione concreta dei controlli. L’intervento di polizia seleziona popolazioni e territori prima ancora che un tribunale valuti i singoli episodi. Questa selezione modifica la realtà che pretende soltanto di osservare. I gruppi controllati più spesso produrranno un numero maggiore di verbali. La maggiore presenza nei fascicoli verrà poi assunta come conferma della loro pericolosità.
A Torino la questura ha chiesto nel giugno 2026 due anni di sorveglianza speciale per Sara Munari, ventiquattro anni, studentessa e militante coinvolta nelle mobilitazioni per la Palestina. La misura appartiene al codice antimafia e presuppone un giudizio di pericolosità sociale che può precedere la condanna. Nei procedimenti richiamati dalla richiesta compaiono ipotesi di danneggiamento e imbrattamento; la giovane viene indicata in diversi atti come «animatrice» o «ispiratrice». Il tribunale dovrà decidere e la difesa ha annunciato l’impugnazione.10
Siamo dunque davanti a una richiesta, ancora priva di decisione giudiziaria. Presentare Munari come già sottoposta alla misura tradirebbe la precisione giuridica; ignorare il salto compiuto dalla questura tradirebbe quella politica. Uno strumento elaborato per la criminalità mafiosa viene proposto contro una studentessa sulla base della sua continuità militante. Il fatto contestato perde centralità e lascia posto a una personalità interpretata come fonte durevole di rischio.
Il diritto penale del nemico
Günther Jakobs ha chiamato diritto penale del nemico il settore nel quale l’ordinamento tratta alcuni soggetti attraverso la loro pericolosità, riducendo il peso delle garanzie legate al fatto. La sua formulazione ha suscitato critiche profonde e va impiegata come diagnosi, lontano da qualsiasi accettazione normativa. Nei casi esaminati il nemico giuridico appare ancora in forma incompleta. Conserva il diritto alla difesa e può ottenere ragione. Intanto viene raggiunto da misure fondate sull’aspettativa di ciò che farà.
Il passaggio dalla condotta alla personalità diviene più visibile nei procedimenti legati ai movimenti. Il 18 marzo 2026 un’ordinanza cautelare ha coinvolto diciassette attivisti milanesi per gli scontri del settembre precedente. A sei è stato imposto l’obbligo di dimora; durante le manifestazioni devono presentarsi alla polizia giudiziaria. Fra gli oggetti descritti dall’accusa come armi figurano aste di bandiera e ombrelli. Due mesi prima il TAR lombardo aveva sospeso quattro Daspo urbani collegati ai medesimi fatti, due dei quali riguardavano minorenni.11 Il processo dovrà stabilire le responsabilità. Il cumulo preventivo ha già definito il gruppo come ambiente da sorvegliare.
Il problema sempre più ingombrante dell’abuso di potere della polizia
La questione degli abusi in divisa appartiene allo stesso problema. Il 13 gennaio 2025 ventidue attivisti protestarono davanti alla sede bresciana di Leonardo contro i rapporti dell’azienda con Israele. L’azione era incruenta. Gli ingressi furono bloccati attraverso le braccia concatenate e venne usata vernice lavabile. La polizia portò l’intero gruppo in questura, dove rimase per circa sette ore. Una comunicazione degli esperti delle Nazioni Unite riferisce che sette donne furono obbligate a spogliarsi e ad accovacciarsi con la porta aperta. Agli uomini venne riservato un trattamento diverso. Tutti i partecipanti furono accusati di adunata sediziosa; diciassette ricevettero fogli di via.12
Gli esperti ONU hanno presentato questi fatti come allegazioni da chiarire con il governo italiano. Se confermato, hanno scritto, il trattenimento avrebbe carattere arbitrario e il trattamento delle donne potrebbe risultare degradante. La domanda istituzionale riguarda la necessità di quella pratica. Una perquisizione corporale invasiva, eseguita dopo una protesta con vernice lavabile e riservata alle donne, comunica la disponibilità assoluta dei loro corpi all’autorità. La degradazione produce obbedienza ben oltre le ore trascorse nell’ufficio di polizia.
Anche Udine mostra la sproporzione fra l’intervento e la distinzione delle responsabilità. Amnesty ha documentato circa centocinquanta lacrimogeni dichiarati dalla questura durante la manifestazione del 14 ottobre. Secondo gli osservatori, alcuni furono lanciati ad altezza di persona. Almeno tredici manifestanti vennero fermati dopo la conclusione del corteo, a circa un chilometro dagli scontri, e trattenuti per cinque ore.7 La violenza compiuta da alcuni partecipanti richiedeva indagini individuali. Investire una piazza pacifica con mezzi coercitivi e selezionare persone lontano dal punto degli incidenti trasferisce invece sulla folla la qualità attribuita a una sua parte.
25 anni dopo Genova 2001 siamo ancora qui a chiedere i numeri sulle divise
L’identificativo visibile sugli agenti assume perciò un valore costituzionale. Senza la possibilità di riconoscere chi usa la forza, il cittadino dispone di un diritto privo del suo presupposto probatorio. Le riprese degli interventi dovrebbero essere conservate da un’autorità indipendente. Anche l’accertamento degli abusi richiede distanza dalla catena gerarchica interessata. Affidare tutto al comportamento individuale del singolo agente equivale ad accettare che una libertà dipenda dall’indole della persona in uniforme incontrata quel giorno.
Gaza e l’espansione della categoria terroristica
La mobilitazione per Gaza ha accelerato il passaggio dalla repressione ordinaria alla legislazione antiterrorismo. La ragione politica risiede nella posizione occupata da Israele nel sistema occidentale. Contestare la guerra significa interrogare le alleanze militari e la cooperazione industriale che la rendono possibile. Lo Stato evita questa domanda quando classifica la mobilitazione come problema di sicurezza. La discussione si sposta dalla condotta delle istituzioni al comportamento dei manifestanti.
La repressione nei principali paesi europei
Il Regno Unito offre il caso europeo più avanzato. Palestine Action è stata proscritta nel luglio 2025 ai sensi del Terrorism Act 2000. Esprimere sostegno al gruppo può integrare un reato. Amnesty International riferisce più di 3.300 arresti durante proteste pacifiche contro il divieto; quasi la metà delle persone arrestate risulterebbe incriminata. Molte reggevano un cartello che dichiarava sostegno a Palestine Action e opposizione al genocidio. Il 15 giugno 2026 la Court of Appeal ha ritenuto legittima la proscrizione, annullando la decisione con cui l’Alta Corte l’aveva giudicata sproporzionata.13
La sentenza britannica rivela il punto nel quale la deferenza verso l’esecutivo restringe il controllo del giudice. La Corte ha riconosciuto l’interferenza con la libertà di espressione e ha attribuito grande rilievo alla valutazione governativa in materia di sicurezza nazionale. Il dissenso pacifico viene così avvicinato al terrorismo attraverso il sostegno espresso verso un’organizzazione proscritta. La parola mantiene il proprio contenuto politico; il diritto la tratta a partire dal destinatario della solidarietà.
Occorre distinguere con rigore questi arresti dalle condanne inflitte il 12 giugno 2026 a quattro persone per l’irruzione compiuta nel 2024 in uno stabilimento di Elbit Systems. L’azione causò danni per 1,2 milioni di sterline. Samuel Corner è stato condannato anche per le gravi lesioni provocate a un’agente. Il giudice ha riconosciuto una connessione terroristica nella finalità politica dell’azione.14 Presentare tale vicenda come una pena assegnata per un cartello sarebbe falso. La critica riguarda l’estensione della qualificazione terroristica a reati già perseguibili come danneggiamento e lesioni. Tale estensione modifica il significato pubblico della protesta e facilita l’assimilazione fra azione diretta e minaccia alla sicurezza nazionale.
La Germania procede con una forte “amministrativizzazione” della memoria. Il commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa ha segnalato restrizioni riguardanti eventi sulla Palestina e un uso eccessivo della forza, riferito anche nei confronti di minori. Ha inoltre chiesto che la definizione operativa di antisemitismo dell’IHRA venga applicata evitando di soffocare la critica legittima allo Stato di Israele.15 Nel mio blog avevo già raccontato l’arresto ripetuto di un manifestante berlinese per una spilla raffigurante Handala, benché l’oggetto gli fosse stato restituito due volte dalle autorità giudiziarie.16 La polizia aveva continuato ad attribuire alla spilla un significato criminoso già smentito.
Il processo degli Ulm 5 consente di osservare il peso autonomo della custodia cautelare. Cinque attivisti sono detenuti dal settembre 2025 per un’azione contro una sede collegata a Elbit Systems. Il dibattimento è iniziato a Stoccarda il 27 aprile 2026. L’accusa contesta il danneggiamento e la violazione di domicilio; aggiunge l’appartenenza a un’associazione criminale ai sensi del paragrafo 129 del codice tedesco. Poiché la sentenza è attesa alla fine di luglio, parlare di condannati sarebbe scorretto.17 Resta il fatto che persone presunte innocenti arriveranno al verdetto dopo quasi un anno di carcere.
In Francia la materia terroristica ha raggiunto un messaggio pubblicato online. L’eurodeputata Rima Hassan è stata fermata il 2 aprile 2026 e interrogata per circa quindici ore a causa di un post poi cancellato, contenente una citazione di Kōzō Okamoto. L’accusa riguarda l’apologia del terrorismo in rete. Il processo, inizialmente fissato a luglio, è stato rinviato al 19 e 20 ottobre.18 La decisione giudiziaria deve ancora arrivare. Il trattenimento è già avvenuto e comunica a chiunque osservi il caso quale costo possa accompagnare una frase.
Queste vicende appartengono a ordinamenti differenti e conservano statuti giuridici diversi. Il loro accostamento acquista senso attraverso una tendenza comune. La categoria terroristica si allontana dall’organizzazione di attentati e raggiunge la contiguità politica, fino a investire il sostegno dichiarato. Altrove qualifica come associazione criminale la continuità dell’azione diretta. Il diritto penale del nemico avanza proprio attraverso tale elasticità, perché la distanza fra opinione e minaccia viene affidata in misura crescente agli apparati di sicurezza.
Il tecnofascismo come economia del controllo
Mark Coeckelbergh ha rivisitato nel 2026 il concetto di technofascism per studiare l’incontro fra tendenze autoritarie e concentrazione tecnologica. La sua analisi riguarda tanto le capacità offerte dall’intelligenza artificiale quanto il potere assunto dalle imprese che ne controllano le infrastrutture. Il termine richiede cautela. Una tecnologia di riconoscimento facciale, considerata isolatamente, resta ovviamente uno strumento. Il carattere politico emerge dal regime di potere nel quale viene inserita e dalla possibilità di governare persone attraverso dati sottratti alla loro conoscenza.19
Il tecnofascismo contemporaneo differisce dal culto futurista della macchina appartenuto ai fascismi storici. La macchina attuale agisce dentro procedure ordinarie, riducendo il costo della sorveglianza e ampliando la popolazione osservabile. Un archivio digitale rende interrogabili migliaia di precedenti; il riconoscimento facciale accelera l’identificazione a partire da filmati molto estesi. L’azione repressiva acquista così una scala che il solo lavoro umano renderebbe troppo onerosa.
La Polizia scientifica italiana utilizza SARI Enterprise per il riconoscimento facciale retrospettivo. Il volto ricavato da un’immagine viene confrontato con quelli conservati in AFIS; il programma restituisce una rosa di candidati sottoposta al controllo di un operatore. Un’indagine di StraLi e Privacy Network, condotta fra aprile 2025 e aprile 2026, ha riscontrato una crescita dell’impiego e una grave scarsità di dati pubblici necessari a valutarne l’affidabilità.20 SARI Enterprise va distinto dal riconoscimento in tempo reale. La precisazione tecnica impedisce allarmismi inesatti. Lascia aperta la questione democratica relativa alle ricerche compiute e alla conservazione degli errori.
Il problema supera la possibilità di un falso positivo. Un’identificazione corretta può servire una politica illegittima. Se il fermo preventivo assume le segnalazioni pregresse come indizio di rischio, la capacità tecnica di ricostruire presenze alimenta la prognosi. L’archivio conserva il manifestante che era stato osservato; l’algoritmo lo rende rapidamente reperibile in un nuovo filmato. La ripetizione della partecipazione politica viene letta come persistenza della pericolosità.
Londra mostra quanto questa capacità sia ormai disponibile. Nel maggio 2026 la Metropolitan Police annunciò il ricorso al riconoscimento facciale dal vivo in un’area collegata a un raduno dell’estrema destra. Precisò che lo strumento sarebbe rimasto estraneo al corteo per la Palestina previsto nello stesso giorno.21 Il significato politico riguarda la capacità permanente creata dall’investimento. La tecnologia adoperata oggi contro un gruppo potrà essere indirizzata domani verso un altro, attraverso una decisione amministrativa poco visibile.
L’autoritarismo digitale agisce anche mediante la dispersione delle responsabilità. L’impresa fornisce un sistema costruito entro i limiti stabiliti dal legislatore, poi la polizia lo usa per selezionare il bersaglio. Il giudice incontra il prodotto finale dentro un procedimento individuale. Ciascun passaggio appare limitato, mentre la persona sottoposta a controllo affronta l’effetto congiunto senza conoscere il percorso che ha associato il suo volto a una previsione di rischio.
La forza del tecnofascismo risiede in questa ordinarietà, diversa dalla visibilità del manganello che può ancora essere filmato. La classificazione automatizzata opera prima dell’incontro fisico; il suo errore possiede l’aspetto neutrale del dato. Così la repressione perde una parte del proprio costo politico perché arriva sotto forma di notifica o di controllo mirato. Una società può accettarla più facilmente, pensando che riguardi soltanto chi risultava già presente negli archivi.
Il Quirinale firma, la sinistra verbalizza
Il presidente della Repubblica ha promulgato le due leggi sulla “sicurezza”. Sergio Mattarella era intervenuto nel febbraio 2026 sulle bozze del fermo preventivo e del cosiddetto scudo penale. Il governo introdusse il riferimento a un pericolo attuale e il controllo del pubblico ministero; venne eliminata anche l’ipotesi della cauzione per i cortei.22 Descrivere il Quirinale come totalmente inerte cancellerebbe un passaggio reale. Presentarlo come argine sufficiente impedisce però di giudicare il testo che ha infine promulgato.
L’articolo 74 della Costituzione consente al capo dello Stato di rinviare una legge alle Camere con messaggio motivato. Dopo una nuova approvazione la promulgazione è dovuta. Il presidente resta estraneo a un veto politico generale, però la funzione di garanzia gli attribuisce la possibilità di rendere pubblico un conflitto costituzionale. La legge n. 54 incide sulla libertà personale e sulla riunione, rispetto alle quali il CSM aveva descritto criticità precise. Mattarella ha ottenuto alcune correzioni e ha firmato il nucleo preventivo. La responsabilità politica primaria appartiene al governo e alla maggioranza parlamentare. Il ruolo presidenziale merita comunque un giudizio privo di devozione istituzionale.
Le opposizioni hanno votato contro, con 69 contrari alla fiducia sulla legge n. 80 del 2025 e 102 voti opposti alla conversione della legge n. 54 alla Camera.23 La sinistra parlamentare può dunque esibire un comportamento formalmente coerente. La sua insufficienza riguarda la capacità di trasformare il dissenso parlamentare in una difesa sociale delle libertà.
Dopo il voto, la questione securitaria scompare facilmente dalle priorità e ritorna quando un video di violenza poliziesca attraversa i social. Il singolo episodio suscita indignazione. l’apparato legislativo che lo rende possibile rimane materia per specialisti. Il Partito democratico tratta le norme di sicurezza come uno dei dossier del governo Meloni. Dovrebbe riconoscervi la condizione che deciderà la praticabilità futura di qualunque conflitto sul lavoro o sull’ambiente.
Una parte della sinistra cerca inoltre legittimità adottando il lessico dell’ordine. La solidarietà preventiva alle forze di polizia occupa l’apertura della dichiarazione; il diritto di manifestare compare dopo, circondato da cautele. Il governo stabilisce così l’oggetto del confronto e l’opposizione discute la misura della repressione. Una politica costituzionale dovrebbe occuparsi anzitutto della persona esposta al potere pubblico, chiedendo quale controllo effettivo incontri il fermo e chi possa accertare l’abuso commesso da un agente.
Il fermo di dodici ore va abrogato; una sua eventuale riscrittura dovrebbe escludere l’efficacia autonoma delle segnalazioni di polizia.
Anche la tutela contro i provvedimenti amministrativi deve agire prima che il divieto produca un danno irreversibile, attraverso la sospensione dell’atto e un patrocinio accessibile a chi vive del proprio salario.
Il riconoscimento facciale va escluso dalle manifestazioni politiche, perché la partecipazione perde libertà quando alimenta una banca dati destinata alla prognosi di polizia.
Sugli abusi occorre un’autorità estranea alla gerarchia interessata. L’identificativo visibile rende possibile la prova dalla quale quella tutela deve partire.
Queste proposte acquistano senso soltanto dentro una critica del potere economico. Chi possiede un reddito stabile può affrontare il ricorso e continuare a partecipare. Il lavoratore precario viene educato alla rinuncia dalla sola possibilità di una multa. Manifestare può diventare un privilegio per ricchi. Incredibile vero? La repressione seleziona così il dissenso anche per classe. La libertà resta universale nella Costituzione e viene distribuita secondo il denaro necessario a difenderla.
La normalità dell’altro Stato
La protesta viene celebrata finché conserva un carattere ornamentale. Un corteo che attraversa la città senza incidere sulla cosa contestata offre al governo una prova di tolleranza. La disobbedienza civile cerca invece di interrompere una normalità ritenuta colpevole. L’ordinamento può regolarla e perseguire la violenza individuale. Quando neutralizza la capacità stessa di disturbare, protegge il potere dalla politica.
Gaza ha reso evidente la trasformazione perché migliaia di persone hanno rifiutato la complicità occidentale con lo sterminio della popolazione palestinese. La risposta degli Stati ha trasferito il conflitto dall’ambito della politica estera a quello dell’ordine pubblico. Il manifestante è stato progressivamente studiato come soggetto rischioso. Il suo passato di partecipazione alimenta la previsione sul comportamento futuro; la tecnologia permette di ritrovarlo con maggiore facilità.
La fascistizzazione procede quando questa anticipazione viene accettata come prezzo ragionevole della tranquillità, che altro non è se non la “pacificazione” sociale mediante abusi in divisa, abusi penali e repressione generalizzata.
L’assoluzione finale viene citata per dimostrare che il sistema funziona, mentre la vita consumata prima del giudizio sparisce dal conto. La sinistra contribuisce alla rimozione quando difende la libertà con una voce più impaurita di quella usata per rassicurare la polizia.
Fraenkel comprese che due esperienze dello Stato possono convivere nello stesso ordinamento. Molti cittadini continuano a incontrare regole prevedibili e la legge conserva per loro l’aspetto consueto. Chi blocca un binario contro la guerra può incontrare lo Stato della prognosi. Una studentessa indicata come ispiratrice scopre il codice antimafia.
Il passaggio decisivo avviene quando l’esperienza riservata al dissidente sembra irrilevante a chi si ritiene al sicuro. L’altro Stato cresce in quella indifferenza. Continua a presentarsi come eccezione destinata a pochi, mentre impara a riconoscere un numero sempre maggiore di persone.
Note e fonti
1. «Corteo pro Pal, manifestante assolto a Roma», il manifesto, 2 aprile 2026, https://ilmanifesto.it/corteo-pro-pal-manifestante-assolto-a-roma.
2. Lucia Zedner, «Pre-crime and post-criminology?», Theoretical Criminology, 11, 2, 2007, pp. 261-281, https://doi.org/10.1177/1362480607075851.
3. Legge 24 aprile 2026, n. 54, art. 7, Gazzetta Ufficiale, https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=26A02297&art.dataPubblicazioneGazzetta=2026-05-11&art.idArticolo=7.
4. Consiglio superiore della magistratura, Parere sul decreto-legge n. 23 del 2026, delibera del 15 aprile 2026, https://www.csm.it/portale/documents/21768/92150/parere%2Bdecreto%2Blegge%2Bsicurezza%2B23%2B2026.pdf.
5. Bas Schotel, «Administrative Law as a Dual State. Authoritarian Elements of Administrative Law», Hague Journal on the Rule of Law, 2021, https://doi.org/10.1007/s40803-021-00156-4.
6. «A Roma per il corteo pro Pal. Il Tar annulla i fogli di via a due attivisti napoletani», il manifesto, https://ilmanifesto.it/a-roma-per-il-corteo-pro-pal-il-tar-annulla-i-fogli-di-via-a-due-attivisti-napoletani.
7. Amnesty International Italia, «A Udine il 14 ottobre commesse violazioni dei diritti umani», https://www.amnesty.it/a-udine-il-14-ottobre-commesse-violazioni-dei-diritti-umani/.
8. Legge 9 giugno 2025, n. 80, art. 14, Gazzetta Ufficiale, https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=25A03312&art.dataPubblicazioneGazzetta=2025-06-09&art.idArticolo=14.
9. «Decreto sicurezza, una pioggia di multe per bloccare proteste e dissenso», il manifesto, 4 marzo 2026, https://ilmanifesto.it/decreto-sicurezza-una-pioggia-di-multe-per-bloccare-proteste-e-dissenso.
10. «I pro Pal “sorvegliati speciali” come i mafiosi», il manifesto, 16 giugno 2026, https://ilmanifesto.it/i-pro-pal-sorvegliati-speciali-come-i-mafiosi.
11. «Milano, misure cautelari per diciassette attivisti pro Palestina», il manifesto, 18 marzo 2026, https://ilmanifesto.it/milano-misure-cautelari-per-diciassette-attivisti-pro-palestina.
12. Nazioni Unite, comunicazione AL ITA 3/2025, 26 marzo 2025, https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=29804.
13. Court of Appeal, Ammori v Secretary of State for the Home Department, 15 giugno 2026, https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2026/06/Final-open-judgment-Ammori-v-SSHD.pdf; Amnesty International UK, «Protect the Protest», https://www.amnesty.org.uk/issues/authoritarianism/protect-the-protest/.
14. «London judge sentences Palestine Action activists for raid at Israeli defense factory», Associated Press, 12 giugno 2026, https://apnews.com/article/palestine-action-elbit-uk-israel-defense-raid-damage-terrorism-c22257184174590c097772c96d4287d5.
15. Consiglio d’Europa, «The Commissioner asks the German authorities to uphold freedom of expression and peaceful assembly in the context of the conflict in Gaza», https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/the-commissioner-asks-the-german-authorities-to-uphold-freedom-of-expression-and-peaceful-assembly-in-the-context-of-the-conflict-in-gaza.
16. Lavinia Marchetti, «Nazi 2.0. La grave situazione della repressione del dissenso nella Germania attuale», https://laviniamarchetti.altervista.org/nazi-2-0-la-grave-situazione-della-repressione-del-dissenso-nella-germania-attuale/.

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