
Enrico Zucca e le sentenze sul G8 di Genova del 2001

A Bolzaneto fu tortura. L'Italia condannata ancora dalla Corte Europea.
Intervista da: altreconomia.it
A Bolzaneto fu tortura. LโItalia condannata ancora dalla Corte europea
di Duccio Facchini โ 26 ottobre 2017
Durante il G8 di Genova 2001, nella caserma-carcere furono torturate decine di persone. Sedici anni dopo, i giudici di Strasburgo tornano a sanzionare il nostro Paese per la violazione della Convenzione europea dei diritti dellโuomo. Nessuna parola sul contestato reato appena introdotto nellโordinamento. Secondo i giudici di quei processi, sarebbe inapplicabile. Intervista a Enrico Zucca, pm del processo Diaz
โI ripetuti atti di violenza subiti dai ricorrenti allโinterno della caserma di Bolzaneto devono essere considerati atti di tortura. Di conseguenza, vi รจ stata la violazione dellโarticolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellโuomo e delle libertร fondamentaliโ. Con queste parole, il 26 ottobre, la Corte europea dei diritti dellโuomo (CEDU) di Strasburgo ha condannato lโItalia per i gravi fatti di Genova del luglio 2001. Con le โpercosse, minacce, sputi, risate di scherno, urla canzonatorie, insulti di ogni genereโ (dalla sentenza di Appello) avvenute nella caserma del VI Reparto Mobile di PS di Bolzaneto e la mancata โinchiesta ufficiale effettivaโ successiva, รจ stato calpestato lโarticolo 3 della Convenzione -โNessuno puรฒ essere sottoposto a tortura nรฉ a pene o trattamenti inumani o degradantiโ-. Con la ricorrente omertร di corpo. โLa Corte -si legge- rileva che la deplorevole mancanza di cooperazione della polizia con le autoritร giudiziarie incaricate dellโindagine รจ stata decisiva in questo casoโ. A oltre due anni dalla โsentenza Cestaroโ dellโaprile 2015 relativa ai fatti della scuola Diaz-Pertini, lโItalia subisce cosรฌ unโaltra, pesantissima, condanna per tortura. Che non entra perรฒ nel merito del contestato reato introdotto da poco nellโordinamento dal Parlamento.
Enrico Zucca, sostituto procuratore generale a Genova e pm nel processo โDiazโ, ha appena finito di leggere i due pronunciamenti della Corte. Quello relativo al carcere di Asti -per fatti di tortura risalenti al dicembre 2004- e quello su Bolzaneto.
Dottor Zucca, sostiene che prima di tutto si debba prestare attenzione alla statistica. Che cosa intende?
EZ Che cโรจ un dato da rimarcare: le condanne per tortura, solitamente, sono โriservateโ agli Stati che hanno evidenti problemi allโinterno dei propri sistemi giudiziari: รจ il caso della Russia, della Turchia, cioรจ di democrazie non pienamente consolidate. E non รจ un dato di poco conto che il nostro Paese abbia collezionato sentenze per fatti di questa natura, e cioรจ trattamenti inumani e degradanti particolarmente gravi. ร uno stigma. Bene, nel giro di poco tempo lโItalia ha ricevuto in sequenza diverse condanne che sono significative. Queste ultime due, per fatti noti del G8 e del carcere di Asti, ne seguono perรฒ altre, recentissime, per casi di maltrattamenti che lโItalia ha avuto ancora nel mese di ottobre 2017.
La Corte di Strasburgo ha โpreso attoโ dellโintroduzione del reato di tortura nellโordinamento. Non รจ entrata nel merito. Come mai?
EZ Nei giorni scorsi, in vista di queste sentenze, il ministro della Giustizia Orlando aveva rilasciato dichiarazioni molto caute che in qualche parevano voler mirare a parare alcune indicazioni o censure provenienti dalla Corte in merito alla legge approvata questโestate.
Il ministro ha detto che la legge era โnello spiritoโ della sentenza Cestaro.
EZ Lo โspiritoโ non รจ la lettera. Ad ogni modo, la Corte ha deluso le aspettative di chi ritiene che il compito che grava sugli Stati debba essere svolto dagli organi giurisdizionali. La Corte infatti non ha preso posizione sulla legge recentemente approvata perchรฉ la legge non si applica al caso di specie. Se lโavesse fatto, cioรจ se avesse provato a ipotizzare la โtenutaโ della legge di oggi sui fatti di allora giudicati, avrebbe debordato dai suoi compiti. ร una delusione โattesaโ, quindi, perchรฉ cโรจ la piena consapevolezza che la Corte non possa risolvere i problemi che รจ invece lo Stato stesso a dover risolvere.
Su quali principi insiste la Corte?
EZ Sui punti fondamentali della sentenza Cestaro e che lโItalia avrebbe dovuto affrontare: mi riferisco allโinchiesta effettiva che avrebbe dovuto assicurare lo Stato in presenza di denunce per la violazione dellโart. 3. E agli obblighi collaterali: la sospensione degli agenti sotto processo durante lโindagine e la loro destituzione nel caso di una condanna. In questo caso la condanna non cโรจ stata per lโepilogo prescrizionale, un altro degli approdi che la Corte europea ha ritenuto inaccettabile. E che nel caso Bolzaneto ha ricordato come obbligo primario, primordiale. Cioรจ la prescrizione รจ il contrario dellโinchiesta effettiva.
Prescrizione che non รจ dipesa da un cattivo lavoro degli inquirenti o dei magistrati.
EZ No. Tanto che la Corte ha riconosciuto la solerzia delle Procure e degli organi giudicanti. Non รจ a loro che va imputato il decorso dei termini.
La CEDU si concentra anche sugli istituti di clemenza.
EZ Dicendo un secco โnoโ al loro utilizzo in casi come quello di Bolzaneto. Nel fatto specifico, infatti, la Corte si lamenta perchรฉ nessuno degli imputati ha mai scontato un solo giorno di carcere. Ed รจ soltanto lโeffettivitร della sanzione penale che puรฒ funzionare come deterrente per atti di tortura. Cioรจ ci vuole la sentenza penale e criminale. E questa cosa va digerita, mentre noi probabilmente ancora non ci riusciamo. La clemenza, in questi casi, รจ in contrasto con gli obblighi dello Stato. ร necessario un salto di mentalitร che il nostro sistema, invece, non ha fatto. Ma ci vuole una repressione severa, non virtuale, che รจ lโunica funzionale alla prevenzione.
Secondo i giudici del processo Bolzaneto il reato introdotto questโestate sarebbeinapplicabile ai fatti della caserma genovese. I fautori del compromesso hanno invece sostenuto la tesi degli โaggiustamenti in corsoโ.
Cambia qualcosa con questa sentenza?
EZ No. Parliamo di sentenze annunciate, di cui si attendeva solo la motivazione. Non cโรจ alcuna novitร . Per quanto riguarda il โvediamo come vaโ faccio notare che questo ragionamento equivale a โne riparliamo tra ventโanniโ. Il solito refrain a cui siamo abituati dallโattitudine allโirresponsabilitร della politica qui chiamata a tradurre in norme interne una nozione di tortura chiara a livello delle fonti internazionali che invece non ha recepito consegnando agli interpreti un testo diverso e contorto per poi sollecitarne la pratica applicazione suggerendo giร forzature del testo approvato. Un altro modo di prendere tempo nella frase rituale โattendiamo che la giustizia faccia il suo corsoโ. Prima di poter avere una casistica giurisprudenziale seria, infatti, dovremo aspettare i nostri ventโanni. Non sarร un caso, perรฒ, che nelle sentenze ora pubblicate per definire tortura quei fatti si richiami la convenzione Onu amputata dal legislatore italiano.