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Enrico Zucca e le sentenze sul G8 di Genova del 2001

A Bolzaneto fu tortura. L'Italia condannata ancora dalla Corte Europea.
Intervista da: altreconomia.it

A Bolzaneto fu tortura. Lโ€™Italia condannata ancora dalla Corte europea

di Duccio Facchini โ€” 26 ottobre 2017




Durante il G8 di Genova 2001, nella caserma-carcere furono torturate decine di persone. Sedici anni dopo, i giudici di Strasburgo tornano a sanzionare il nostro Paese per la violazione della Convenzione europea dei diritti dellโ€™uomo. Nessuna parola sul contestato reato appena introdotto nellโ€™ordinamento. Secondo i giudici di quei processi, sarebbe inapplicabile. Intervista a Enrico Zucca, pm del processo Diaz


โ€œI ripetuti atti di violenza subiti dai ricorrenti allโ€™interno della caserma di Bolzaneto devono essere considerati atti di tortura. Di conseguenza, vi รจ stata la violazione dellโ€™articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellโ€™uomo e delle libertร  fondamentaliโ€. Con queste parole, il 26 ottobre, la Corte europea dei diritti dellโ€™uomo (CEDU) di Strasburgo ha condannato lโ€™Italia per i gravi fatti di Genova del luglio 2001. Con le โ€œpercosse, minacce, sputi, risate di scherno, urla canzonatorie, insulti di ogni genereโ€ (dalla sentenza di Appello) avvenute nella caserma del VI Reparto Mobile di PS di Bolzaneto e la mancata โ€œinchiesta ufficiale effettivaโ€ successiva, รจ stato calpestato lโ€™articolo 3 della Convenzione -โ€œNessuno puรฒ essere sottoposto a tortura nรฉ a pene o trattamenti inumani o degradantiโ€-. Con la ricorrente omertร  di corpo. โ€œLa Corte -si legge- rileva che la deplorevole mancanza di cooperazione della polizia con le autoritร  giudiziarie incaricate dellโ€™indagine รจ stata decisiva in questo casoโ€. A oltre due anni dalla โ€œsentenza Cestaroโ€ dellโ€™aprile 2015 relativa ai fatti della scuola Diaz-Pertini, lโ€™Italia subisce cosรฌ unโ€™altra, pesantissima, condanna per tortura. Che non entra perรฒ nel merito del contestato reato introdotto da poco nellโ€™ordinamento dal Parlamento.


Enrico Zucca, sostituto procuratore generale a Genova e pm nel processo โ€œDiazโ€, ha appena finito di leggere i due pronunciamenti della Corte. Quello relativo al carcere di Asti -per fatti di tortura risalenti al dicembre 2004- e quello su Bolzaneto.




Dottor Zucca, sostiene che prima di tutto si debba prestare attenzione alla statistica. Che cosa intende?


EZ Che cโ€™รจ un dato da rimarcare: le condanne per tortura, solitamente, sono โ€œriservateโ€ agli Stati che hanno evidenti problemi allโ€™interno dei propri sistemi giudiziari: รจ il caso della Russia, della Turchia, cioรจ di democrazie non pienamente consolidate. E non รจ un dato di poco conto che il nostro Paese abbia collezionato sentenze per fatti di questa natura, e cioรจ trattamenti inumani e degradanti particolarmente gravi. รˆ uno stigma. Bene, nel giro di poco tempo lโ€™Italia ha ricevuto in sequenza diverse condanne che sono significative. Queste ultime due, per fatti noti del G8 e del carcere di Asti, ne seguono perรฒ altre, recentissime, per casi di maltrattamenti che lโ€™Italia ha avuto ancora nel mese di ottobre 2017.




La Corte di Strasburgo ha โ€œpreso attoโ€ dellโ€™introduzione del reato di tortura nellโ€™ordinamento. Non รจ entrata nel merito. Come mai?


EZ Nei giorni scorsi, in vista di queste sentenze, il ministro della Giustizia Orlando aveva rilasciato dichiarazioni molto caute che in qualche parevano voler mirare a parare alcune indicazioni o censure provenienti dalla Corte in merito alla legge approvata questโ€™estate.




Il ministro ha detto che la legge era โ€œnello spiritoโ€ della sentenza Cestaro.


EZ Lo โ€œspiritoโ€ non รจ la lettera. Ad ogni modo, la Corte ha deluso le aspettative di chi ritiene che il compito che grava sugli Stati debba essere svolto dagli organi giurisdizionali. La Corte infatti non ha preso posizione sulla legge recentemente approvata perchรฉ la legge non si applica al caso di specie. Se lโ€™avesse fatto, cioรจ se avesse provato a ipotizzare la โ€œtenutaโ€ della legge di oggi sui fatti di allora giudicati, avrebbe debordato dai suoi compiti. รˆ una delusione โ€œattesaโ€, quindi, perchรฉ cโ€™รจ la piena consapevolezza che la Corte non possa risolvere i problemi che รจ invece lo Stato stesso a dover risolvere.




Su quali principi insiste la Corte?


EZ Sui punti fondamentali della sentenza Cestaro e che lโ€™Italia avrebbe dovuto affrontare: mi riferisco allโ€™inchiesta effettiva che avrebbe dovuto assicurare lo Stato in presenza di denunce per la violazione dellโ€™art. 3. E agli obblighi collaterali: la sospensione degli agenti sotto processo durante lโ€™indagine e la loro destituzione nel caso di una condanna. In questo caso la condanna non cโ€™รจ stata per lโ€™epilogo prescrizionale, un altro degli approdi che la Corte europea ha ritenuto inaccettabile. E che nel caso Bolzaneto ha ricordato come obbligo primario, primordiale. Cioรจ la prescrizione รจ il contrario dellโ€™inchiesta effettiva.




Prescrizione che non รจ dipesa da un cattivo lavoro degli inquirenti o dei magistrati.


EZ No. Tanto che la Corte ha riconosciuto la solerzia delle Procure e degli organi giudicanti. Non รจ a loro che va imputato il decorso dei termini.




La CEDU si concentra anche sugli istituti di clemenza.


EZ Dicendo un secco โ€œnoโ€ al loro utilizzo in casi come quello di Bolzaneto. Nel fatto specifico, infatti, la Corte si lamenta perchรฉ nessuno degli imputati ha mai scontato un solo giorno di carcere. Ed รจ soltanto lโ€™effettivitร  della sanzione penale che puรฒ funzionare come deterrente per atti di tortura. Cioรจ ci vuole la sentenza penale e criminale. E questa cosa va digerita, mentre noi probabilmente ancora non ci riusciamo. La clemenza, in questi casi, รจ in contrasto con gli obblighi dello Stato. รˆ necessario un salto di mentalitร  che il nostro sistema, invece, non ha fatto. Ma ci vuole una repressione severa, non virtuale, che รจ lโ€™unica funzionale alla prevenzione.


Secondo i giudici del processo Bolzaneto il reato introdotto questโ€™estate sarebbeinapplicabile ai fatti della caserma genovese. I fautori del compromesso hanno invece sostenuto la tesi degli โ€œaggiustamenti in corsoโ€.




Cambia qualcosa con questa sentenza?


EZ No. Parliamo di sentenze annunciate, di cui si attendeva solo la motivazione. Non cโ€™รจ alcuna novitร . Per quanto riguarda il โ€œvediamo come vaโ€ faccio notare che questo ragionamento equivale a โ€œne riparliamo tra ventโ€™anniโ€. Il solito refrain a cui siamo abituati dallโ€™attitudine allโ€™irresponsabilitร  della politica qui chiamata a tradurre in norme interne una nozione di tortura chiara a livello delle fonti internazionali che invece non ha recepito consegnando agli interpreti un testo diverso e contorto per poi sollecitarne la pratica applicazione suggerendo giร  forzature del testo approvato. Un altro modo di prendere tempo nella frase rituale โ€œattendiamo che la giustizia faccia il suo corsoโ€. Prima di poter avere una casistica giurisprudenziale seria, infatti, dovremo aspettare i nostri ventโ€™anni. Non sarร  un caso, perรฒ, che nelle sentenze ora pubblicate per definire tortura quei fatti si richiami la convenzione Onu amputata dal legislatore italiano.

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