L’inquinamento acustico prodotto dalle campane e cosa fare contro
L’inquinamento acustico prodotto dalle campane. Cosa fare contro il rumore delle campane. Proteste, denunce e sentenze in tutta Italia...e un caso anche all'estero.
di UAAR (UNIONE ATEI E AGNOSTICI RAZIONALISTI)
L’Italia viene spesso dipinta come il paese dei mille campanili: si vorrebbe con ciò sottolineare la tradizionale rivalità tra comuni limitrofi, ma si finisce anche per evidenziare come la nostra sia una nazione dove gli edifici religiosi sono estremamente numerosi.
Doloroso corollario di questa situazione è il martellante suono delle campane. Retaggio di un’epoca in cui il cattolicesimo era l’unico orizzonte culturale e il rintocco delle campane segnava la vita quotidiana della comunità, oggi — che neanche un quinto della popolazione si reca settimanalmente a messa — questo suono si dovrebbe rivolgere, esclusivamente, a una pur significativa minoranza della popolazione.
Le gerarchie cattoliche non sono convinte di questo: ai parroci viene concessa ampia libertà di «esibizione», con frequenze e orari talvolta assurdi.
Chi si trova a convivere con un vicino di casa così invadente spesso non sa cosa fare, e decide magari di cambiare residenza, trasferendosi in un luogo più tranquillo: non tiene conto che la Chiesa ha un ampio programma di edificazione di nuove chiese (a spese del contribuente, naturalmente: provare per credere, basta andare sul sito di Sovvenire).
Il cittadino ignora che la legge gli assicura un’ampia tutela: e che altre persone, nella sua stessa situazione, rivolgendosi alle autorità hanno trovato soddisfazione alle proprie richieste.
Cosa fare contro il rumore delle campane
Esiste una normativa di riferimento (la legge quadro 447/95), in attuazione della quale sono stati emanati regolamenti attuativi a livello regionale, provinciale e comunale.
La situazione quindi varia da paese a paese: ciò non toglie che il rumore prodotto dalle campane non sia tutelato in maniera specifica dalla legge, e pertanto ricada nella stessa giurisprudenza relativa, ad esempio, ai martelli pneumatici.
Pertanto, va innanzitutto individuato l’organismo di controllo previsto nella propria regione, generalmente l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) o, più spesso, l’Agenzia Regionale per la Prevenzione Protezione Ambientale (ARPA). L’ufficio relazioni con il pubblico (URP) è in grado di dare questa informazione.
A questo punto è sufficiente richiedere a questo organismo l’uscita dei suoi tecnici affinché rilevino il livello di decibel raggiunto dall’emissione acustica delle campane. Al fine di garantirsi un pronto intervento è consigliabile agire contestualmente anche verso il proprio comune, tramite gli uffici del difensore civico ove esistenti oppure a mezzo raccomandata a/r indirizzata al sindaco, così da tutelarsi in caso di mancata risposta (garantita, ai sensi della legge 241/90, entro 60 giorni).
In alternativa, si può chiedere direttamente al proprio comune di farsi carico della domanda d’intervento all’ente competente. L’UAAR ha predisposto a tal fine un modulo, che si può richiedere scrivendo a soslaicita@uaar.it.
Nel caso il rumore superi la soglia di tolleranza stabilita fissata dal DPCM 11 novembre 1997, è possibile passare alle vie legali nei confronti della parrocchia: questo, ovviamente, qualora l’organismo di controllo non proceda d’ufficio.
Ricordiamo che, secondo la massima della Sentenza della Corte di Cassazione, sez. I, n. 2316/1998, «…il rumore prodotto dal suono delle campane di una chiesa, mentre al di fuori del collegamento con funzioni liturgiche può dar luogo al reato previsto dall’art. 659 c.p. non diversamente da quello prodotto da qualsiasi altro strumento sonoro, nell’ambito delle funzioni liturgiche — la cui regolamentazione, nel vigente diritto concordatario, é riconosciuta alla Chiesa cattolica — integra il predetto reato solo in presenza di circostanze di fatto che comportino il superamento della soglia della normale tollerabilità e in assenza di specifiche disposizioni emanate dall’autorità ecclesiastica intese a recepire tradizioni e consuetudini atte a meglio identificare, in relazione alla non continuità del suono e al suo collegamento con particolari “momenti forti” della vita della Chiesa, il limite della normale tollerabilità».
In poche parole, se è controversa la materia in merito al suono prodotto nell’ambito dell’attività liturgica, non lo è quella relativa al rintocco delle ore: ricade nell’ambito dell’inquinamento acustico ed è un diritto chiedere la riduzione del suono prodotto all’interno dei limiti massimi consentiti.
Proteste, denunce e sentenze in tutta Italia
Quello che presentiamo è un elenco puramente esemplificativo, volto a dimostrare la varietà della casistica: la quantità di casi è tale da non fare, oramai, neanche più notizia.
LAVAGNA (GE), 2021. Parroco condannato al risarcimento di 65.000 euro per il «perdurare delle emissioni rumorose».
ASSEMINI (CA), 2019: l’installazione di un nuovo impianto campanario, a spese del Comune, ha provocato una raccolta di firme tra la popolazione che avrebbe preferito destinare il denaro agli interventi di risistemazione del territorio, colpito da una recente alluvione;
CARATE BRIANZA (MB), 2011: grazie all’assistenza ottenuta dallo sportello UAAR SOS Laicità, un cittadino ha fatto intervenire l’ARPA, che ha denunciato il parroco e ha invitato il sindaco a intervenire con un’ordinanza.
CARPENEDO (VE), 2012:parroco insorge perché trenta atei, tutti del Circolo Uaar di Venezia «zittiscono le campane e i fedeli non alzano neanche un sopracciglio. Peggio: la Curia accetta l’invito del Comune a rivedere il ‘regolamento’ del suono delle campane e i parrocchiani accettano di dire addio alle tradizioni e, soprattutto, alla propria identità». In realtà il nuovo regolamento non zittiva le campane, ma impediva «minuti scampanate» fuori luogo e soprattutto lo scampanìo notturno, ossia al di fuori dell’ampia fascia oraria 7:30 - 19:30.
CITTÀ DI CASTELLO (PG): di fronte alle proteste dei fedeli per l’esagerato volume dello scampanìo il parroco, pur di far tacere le critiche, è arrivato a «chiudere per lutto» la chiesa;
LAVAGNA (GE), 2015: a una donna con trent’anni di scampanii alle spalle è stata riconosciuta un’invalidità permanente del 7%. La sentenza della Corte d’appello di Genova le ha riconosciuto anche un risarcimento, a carico della parrocchie, di 18.000 euro;
MAJANO (UD). 2017: il parroco è stato multato con duemila euro è chiamato a pagare una somma simile per le spese processuali sostenute.
NISCEMI (CL), 1995-2000: due cittadini hanno denunciato il parroco perché il rumore delle vicine campane arrecava disturbo alla loro vita di coppia. Producendo anche una certificazione in merito, hanno ottenuto la condanna del sacerdote a una multa di 8 milioni di lire (Relazione tecnica, Sentenza del Pretore, Sentenza della Cassazione);
PIZZOLI (AQ): il paese delle campane. Il parroco, don Piccoli, è stato multato di 400.000 lire e ha dovuto subire l’onta del sequestro dell’impianto di amplificazione. Nella frazione Marruci, invece, il parroco è stato multato di due milioni di lire dalla ASL ma assolto in tribunale e in Cassazione;
PRATO, 2016: Anche qui un parroco è stato multato dall’Arpat per il troppo rumore delle campane.
SANLURI (CA): in seguito a un intervento della ASL, che ha rilevato un inquinamento acustico fuori dalle norme, il parroco è stato costretto a zittire le campane. La giunta comunale si è, manco a dirlo, schierata immediatamente contro la ASL.
SIRACUSA, 2005: la Cassazione, con la sentenza 46177/2005, ha reso definitiva l’ammenda di 200 euro irrogata dal tribunale di Siracusa a un parroco che, dalle otto della mattina e per tutta la giornata, faceva rintoccare l’orologio campanario alle ore e ai quarti e, per di più, amplificava il suono della campana agli orari di funzione con decibel che, «per intensità e frequenza», erano risultati di gran lunga «superiori al limite stabilito per il periodo diurno». Era così compromesso «seriamente il riposo e le occupazioni di chi risiedeva nei pressi della chiesa». Per questo il giudice monocratico di Siracusa lo aveva condannato all’ammenda per aver violato l’art. 659 del codice penale che «punisce il disturbo delle occupazioni o del riposo».
Un caso anche all’estero
NORVEGIA: stanchi di continuare a sentire il suono delle campane, a cui si era aggiunto anche il richiamo del muezzin, i soci della Società Pagana Norvegese hanno chiesto il permesso di poter fare altrettanto. Ottenutolo in nome della pari dignità delle concezioni del mondo, i suoi esponenti hanno collocato degli altoparlanti sui tetti dai quali hanno pubblicizzato le riunioni della Società, oltre a lanciare messaggi sull’inesistenza di Dio. La notizia è stata rilanciata da diversi media in tutto il mondo: al punto che, avendo pienamente raggiunto lo scopo (esprimere un punto di vista laico sul disturbo della quiete operato dalle organizzazioni religiose), gli annunci sono stati interrotti.