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ITALIA / Vergogna. La bestemmia e l'illusione della laicità

Immagine del redattore: LE MALETESTE
LE MALETESTE
9 ott
Tempo di lettura: 4 min


08 Ottobre 2026 | MICROMEGA


Di fronte all’ennesimo caso di cronaca che ha visto un cittadino italiano sanzionato dalle forze dell’ordine per aver pronunciato un’espressione blasfema in pubblico "...

Un ventiduenne alla guida di uno scooter ha evitato per un soffio un pedone vicino al ponte delle Quattro Fontane, al Lido di Venezia, e nella concitazione ha pronunciato una bestemmia. La polizia locale, presente per un controllo, gli ha contestato una sanzione da 102 euro. Il caso, rilanciato sui social, ha acceso il dibattito. Sul verbale gli agenti hanno annotato che l'uomo "bestemmiava con parole oltraggiose le divinità venerate dalla religione di Stato", formula che ricalca il testo dell'articolo 724 del codice penale. Va precisato, però, che quella parte della norma (il riferimento alla "religione di Stato") è stata abrogata, e che la bestemmia in pubblico non costituisce più reato: dal 1999 è un illecito amministrativo, punito con una sanzione che va da 51 a 309 euro (https://tg24.sky.it/cronaca/2026/09/10/bestemmia-multa-venezia)

..." la domanda che occorre porsi è: se dal 1984 non esiste più una religione ufficiale di Stato e l’Italia si definisce uno Stato laico (e la laicità è stata elevata dalla Corte costituzionale a «principio supremo dell’ordinamento» con la sentenza n. 203 del 1989), per quale ragione l’ingiuria verbale rivolta al Dio della tradizione cattolico-cristiana attiva immediatamente l’apparato sanzionatorio?


​Se proviamo a fare un esperimento mentale, il corto circuito appare in tutta la sua evidenza: cosa accadrebbe se un cittadino pronunciasse in luogo pubblico un’invettiva contro Yahweh, contro Allah, o se inveisse contro le divinità del pantheon hindu come Shiva o Vishnu?


Con ogni probabilità, i funzionari preposti alla sanzione non avrebbero nulla da contestare.


​Sul piano puramente formale, la giurisprudenza ha tentato negli anni Novanta un’operazione di restyling: la Corte costituzionale (con la sentenza n. 440 del 1995) ha per esempio cancellato dall’articolo 724 del Codice penale il riferimento punitivo a «i Simboli o le Persone venerate nella religione dello Stato», estendendo la tutela alla “divinità” in senso generale (e soprattutto il decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999 ha finalmente depenalizzato il reato, trasformandolo in un illecito amministrativo).


Ma si tratta di una pezza giuridica che non regge alla prova della realtà.


​In primo luogo, perché, nella prassi quotidiana e nella percezione delle forze dell’ordine, la sanzione scatta quasi esclusivamente per l’offesa al Dio cristiano cattolico, e per inerzia culturale perfino verso la Madonna o i santi, pur non essendo divinità.


In secondo luogo, perché la tutela dello Stato si arresta di fronte a concezioni filosofiche non teiste, a religioni politeiste o alla sensibilità di chi non crede.


​Se lo Stato sanziona l’offesa al sacro, sta stabilendo per decreto legge cosa sia “sacro” e cosa meriti protezione, ma uno Stato autenticamente laico non può e non deve farsi tutore di alcun sentimento religioso.


​Da questo assetto deriva una palese discriminazione a due livelli.

Tra religioni: si privilegia di fatto il sentimento della maggioranza cattolica, mascherandolo da rispetto generale della divinità. ​

E tra credenti e non credenti: viene accordata una corsia preferenziale di tutela al cittadino credente, la cui sensibilità viene protetta con l’uso della forza pubblica e della sanzione pecuniaria, mentre la sensibilità del non credente o dell’ateo, quotidianamente esposta alla pressione dogmatica nella sfera pubblica, non gode di alcuno strumento analogo.


​Se una bestemmia offende il sentimento del credente, non è forse vero che l’imposizione di norme di matrice confessionale nella legge civile offende l’etica e la coscienza del non credente? Perché la prima deve essere sanzionata dallo Stato e la seconda viene considerata una dote naturale della “tradizione”?


​L’articolo 724 del Codice penale non è un elemento neutro, è un relitto del Codice Rocco del 1930, nato in pieno regime fascista per blindare l’alleanza tra il trono (o il moschetto) e l’altare all’indomani dei Patti Lateranensi. Pretendere di conservarlo oggi, benché rivisto, trasformandolo in una sorta di tutore del “buon gusto”, è una finzione che serve solo a mantenere in vita un privilegio confessionale dissimulato.


​La risposta a chi sostiene che la sanzione serve a tutelare la convivenza civile non può che essere netta: la convivenza in una società aperta si tutela garantendo la libertà di espressione e di critica, anche quando aspra o sgradita, non punendo la lesa maestà verso il cielo.


Lungi dal voler superare questo retaggio illiberale, c’è chi soffia sul fuoco della reazione “etica”. ​Un esempio è rappresentato dal programma politico di Futuro Nazionale, il movimento fondato dal generale Roberto Vannacci, che ha inserito esplicitamente tra le sue battaglie la puntuale applicazione dell’articolo 724 del Codice penale, promuovendo una sorta di “tolleranza zero” contro la blasfemia, assurta a simbolo di degradazione morale della nazione.


La bestemmia viene così strumentalizzata come clava identitaria: non si punisce la condotta per tutelare una convivenza armonica, ma per affermare una supremazia etica e confessionale, trasformando la divinità cattolica nel perimetro dogmatico della cittadinanza stessa. ​


La vera laicità non si raggiunge estendendo la sanzione a tutte le divinità del pianeta, né tantomeno assecondando le pulsioni punitive di chi vorrebbe fare cassa o propaganda elettorale sulla morale pubblica. Si raggiunge prendendo atto che la bestemmia appartiene alla sfera della morale privata, del costume sociale e del linguaggio individualmente scelto, non alla sfera del diritto punitivo dello Stato.


Dopotutto, viene da chiedersi se una divinità onnipotente e creatrice del cosmo abbia davvero bisogno del rinforzo di un verbale dei vigili urbani per difendere il proprio onore, o se la burocrazia sanzionatoria nostrana non finisca per ridicolizzare lo stesso sacro che pretende di tutelare, trasformando l’Assoluto in un bene demaniale protetto da marca da bollo.


​Finché esisterà una norma che multa un cittadino per aver inviato un’ingiuria a una divinità, l’Italia non potrà dirsi compiutamente laica.


La religione di Stato, cacciata dalla porta della Costituzione, continua a rientrare dalla finestra della prassi amministrativa e della propaganda reazionaria.


È tempo che la cultura laica e libertaria pretenda con forza l’abrogazione totale dell’articolo 724, restituendo il sacro alla libera coscienza dei credenti e la legge dello Stato alla pari dignità di tutti i cittadini.



Da sempre impegnato sui temi della laicità.

 
 

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